
Il
Decreto Legislativo 25 Novembre 2016 n.222 ha abolito il certificato di Agibilità e lo ha sostituito con la
Segnalazione certificata di agilità (S.C.A). Tale documento è necessario per il completamento dell’iter amministrativo successivo al Permesso di Costruire o di un titolo edilizio equivalente, e si presenta nel caso di nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali e nel caso di interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
Il vecchio iter prevedeva che la certificazione dell’agibilità fosse di competenza esclusiva del Comune di competenza: dopo la fine lavori si presentava la richiesta di certificazione e il comune, dopo aver effettuato i controlli su tutta la documentazione allegata alla richiesta, rilasciava il certificato.
La nuova normativa prevede ora che
l’agibilità dell’immobile non sia più certificata dal Comune, ma dal Tecnico Abilitato previo recupero ed accertamento di tutti i documenti attestanti le condizioni di sicurezza, salubrità e conformità rispetto la normativa vigente.
La nuova
Segnalazione Certificata di Agibilità, va presentata entro
quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, allo sportello unico per l'edilizia corredata da tutta la documentazione impiantistica, strutturale e catastale inerente l’immobile.
L'Ufficio Preposto ha 30 giorni di tempo per controllare la documentazione e richiedere eventuali integrazioni o precisazioni.
La mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da 77 € fino a 464 €.
La vera novità, quindi, è che la
S.C.A. sarà valida dalla data di presentazione, quindi nei casi dove si necessita di disporre della certificazione di agibilità dell’immobile in tempi brevi, la proprietà riesce a non attendere i 30 giorni prima previsti.
Dall'altro lato, però, se precedentemente la responsabilità ricadeva sull’Ufficio pubblico, in caso di errore ora la totale responsabilità ricade sui tecnici certificatori, che in caso di dichiarazione falsa dovranno assumersi tutti i rischi previsti dalla legge.
Ai fini dell’agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:
- singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
- singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.
a cura dell'Ing. Domenico Bruno
tel. 346 0722066