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Covid-19 e contratti preliminari

23/03/2020

Sospesi penali, caparre e termini per adempiere le obbligazioni. Le situazioni vanno valutare caso per caso dai giudici.   Citando l'articolo pubblicato sul Sole 24 ore del 19/03/2020 a firma di Angelo Busani, in questo periodo in cui sono attive le «misure di contenimento» disposte per arginare Covid-19, non adempiere alle obbligazioni contrattuali non genera automaticamente conseguenze negative per il debitore. Sarà il giudice, infatti, a "valutare" la situazione concreta mettendo l'inadempimento su un piatto della bilancia e la necessità di rispettare le «misure di contenimento» (ad esempio: le limitazioni agli spostamenti) sull'altro piatto. Lo stabilisce l’Articolo 91 del DL 18/20 nel suo intento di "sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" che disattiva l'articolo 1218 del Codice civile,che invece recita: «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova he l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.» L'articolo 91 del Dl 18/2020 rimette alla valutazione del giudice anche la maturazione di una "decadenza" o la pretesa di una "penale" da porre in relazione al «rispetto delle misure di contenimento.» In altre parole, alla luce di questa normativa emergenziale, può stare sufficientemente tranquillo chi: a) pretenda uno spostamento di qualche settimana di una data per la stipula di un contratto efinitivo, decisa in un contratto preliminare; b) abbia pattuito un «termine essenziale» per l'adempimento di una data obbligazione (articolo 1457 del Codice civile); c) abbia dato o ricevuto una "caparra confirmatoria": in questo caso, l'inadempimento di una parte provoca che l'altra parte può recedere dal contratto e può trattenere la caparra o pretendere il doppio di quella data; d) abbia pattuito una "penale": si tratta di una somma dovuta per il caso di inadempimento di un'obbligazione che «ha effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore» (articolo 1382 del Codice civile).    
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